Art. 28.

      1. Il personale della camera di commercio che esercita funzioni di vigilanza ai sensi degli articoli 26 e 27 effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tale fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

          a) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e per gli oggetti finiti mediante analisi da eseguire presso i laboratori di cui all'articolo 29;

          b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;

          c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso.

 

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      2. Del prelevamento di cui al comma 1, lettera a), che può essere effettuato solo da personale con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 27, viene redatto verbale in presenza del proprietario o di persona che, nell'occasione, lo rappresenta.
      3. Il verbale di cui al comma 2 deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche e il marchio di identificazione dell'oggetto e della materia prima lavorata.